POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5%

```html POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5% Il Decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una significativa novità per gli esercenti: una soglia di tolleranza del 5% per le discrepanze tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. La norma mira a flessibilizzare il regime sanzionatorio, escludendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie quando la differenza tra il numero di transazioni elettroniche effettuate e quelle correttamente registrate non supera il 5%. È fondamentale precisare che la percentuale si calcola esclusivamente sul numero delle operazioni, non sul loro valore economico. Cosa cambia per le sanzioni Finora, l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici comportava una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimest...

Comunicazione di opzione per le spese 2025 con superbonus

Comunicazione di opzione per le spese 2025 con superbonus: scadenza il 16 marzo

La data del 16 marzo 2026 si avvicina, e con essa la scadenza per la trasmissione della comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione spettante, relativa alle spese sostenute nel 2025 per gli interventi che danno diritto al superbonus. È importante notare che solo per le spese che danno diritto al superbonus, sostenute nel 2025, è possibile optare per la cessione/sconto, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (del 65% o del 110%).
Per tutti gli altri bonus edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus, bonus barriere, ecc.), la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2025 è fruibile unicamente nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2026. Tuttavia, l'opzione non può essere esercitata indifferentemente per tutte le spese 2025 con superbonus, ma soltanto da coloro che rientrano nelle clausole di salvaguardia normativamente previste.
Il "blocco delle opzioni" si applica dal 17 febbraio 2023, salvo il caso in cui, prima di tale data, risulti presentata la CILA-S o la diversa richiesta di titolo abilitativo necessario per il caso di interventi di demolizione e ricostruzione, nonché, nel caso in cui gli interventi abbiano per oggetto parti comuni di proprietà condominiale, risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori. Inoltre, il "blocco delle opzioni" si applica anche dal 31 marzo 2024, anche nel caso in cui, prima del 17 febbraio 2023, risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, salvo il caso in cui alla data del 30 marzo 2024 risultino sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
La comunicazione di opzione deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 16 marzo 2026, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.Successivamente a tale data è possibile soltanto l'annullamento o la sostituzione di una comunicazione già trasmessa, entro il 5 aprile 2026. Decorso il termine del 5 aprile, peraltro, non sarà più possibile procedere all'annullamento o alla sostituzione delle comunicazioni presentate dal 1° marzo 2026 al 16 marzo 2026.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti

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