POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5%

```html POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5% Il Decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una significativa novità per gli esercenti: una soglia di tolleranza del 5% per le discrepanze tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. La norma mira a flessibilizzare il regime sanzionatorio, escludendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie quando la differenza tra il numero di transazioni elettroniche effettuate e quelle correttamente registrate non supera il 5%. È fondamentale precisare che la percentuale si calcola esclusivamente sul numero delle operazioni, non sul loro valore economico. Cosa cambia per le sanzioni Finora, l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici comportava una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimest...

Regime forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro

Forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro

Con la risposta n. 68/2026 l’Agenzia delle Entrate ha cambiato la sua posizione rispetto a quanto affermato poche settimane fa. L’Amministrazione Finanziaria ha riveduto la precedente risposta n. 26/2026 e riconosce che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti non devono essere considerati nel calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario.
Il caso in questione riguarda una professionista, medico di medicina generale, che nel 2024 applicava il regime forfettario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, la contribuente era stata erroneamente inquadrata come pediatra a partire dal febbraio 2024, determinando l’erogazione di compensi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti. La professionista ha restituito integralmente gli importi non spettanti nel corso del 2025, ma la Certificazione Unica relativa al 2024 riportava l’importo complessivo dei compensi percepiti, includendo anche le somme pagate per errore e poi restituite.
Il nuovo documento di prassi rettifica l’interpretazione iniziale: se il superamento della soglia dipende esclusivamente da somme non spettanti e poi restituite dal contribuente, non si determina l’uscita dal regime agevolato nell’anno successivo. L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro, debbano essere considerati solo i compensi effettivamente spettanti al professionista. Diversamente, si determinerebbe la perdita del regime agevolato per una situazione non imputabile al contribuente.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate affronta anche la questione delle imposte già versate sulla base dei compensi – non spettanti - indicati nella Certificazione Unica. Se nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 il contribuente ha indicato tutti i compensi percepiti, inclusi quelli poi restituiti, l’imposta sostitutiva versata in eccesso può essere recuperata. La restituzione può avvenire attraverso due modalità alternative: la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025 o la presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti

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