POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5%

```html POS e corrispettivi: niente sanzioni per discrepanze entro il 5% Il Decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una significativa novità per gli esercenti: una soglia di tolleranza del 5% per le discrepanze tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi. La norma mira a flessibilizzare il regime sanzionatorio, escludendo l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie quando la differenza tra il numero di transazioni elettroniche effettuate e quelle correttamente registrate non supera il 5%. È fondamentale precisare che la percentuale si calcola esclusivamente sul numero delle operazioni, non sul loro valore economico. Cosa cambia per le sanzioni Finora, l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici comportava una sanzione di 100 euro per ogni trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimest...

COMPILAZIONE QUADRO RS FORFETTARI

Forfettari, spese promiscue nel quadro RS: cosa indicare e come calcolare il 50% Il regime forfetario prevede che il reddito imponibile venga determinato applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, senza la necessità di dedurre analiticamente i costi. Tuttavia, permane l'obbligo di compilare il prospetto informativo contenuto nei righi da RS371 a RS381 del modello Redditi PF. Questa sezione ha finalità conoscitive e statistiche e richiede l'indicazione di informazioni relative all'attità esercitata, comprese quelle riguardanti le spese sostenute nel periodo d'imposta.
Sorgono frequentemente dubbi applicativi da parte degli operatori in regime forfetario, soprattutto in relazione alle "spese promiscue", vale a dire ai costi sostenuti per beni o servizi utilizzati sia nell'attività economica (professionale o imprenditoriale) sia nella sfera privata. I casi emblematici includono l'utilizzo dell'autovettura personale per l'attività svolta, le utenze domestiche e le spese energetiche dell'abitazione impiegata anche come studio professionale.
La questione assume particolare rilevanza in quanto il contribuente forfetario, pur non deducendo fiscalmente tali costi nella determinazione del reddito, deve comunque indicare nel quadro RS alcuni dati relativi agli acquisti effettuati nel corso dell'anno. La sanzione per irregolarità dichiarativa può variare da 250 a 1.000 euro.
La regola per la compilazione del prospetto RS prevede che le spese promiscue debbano essere considerate nella misura del 50% del loro ammontare complessivo. Ciò significa che il professionista in regime forfetario che utilizza la propria autovettura anche per motivi lavorativi dovrà indicare nel prospetto RS il 50% delle spese documentate sostenute nel corso dell'anno relativamente al veicolo.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la modalità di calcolo dell'importo da indicare, in quanto l'IVA assolta sugli acquisti rappresenta un costo indetraibile e confluisce quindi integralmente nel valore della spesa. Pertanto, il calcolo della quota promiscua deve essere effettuato assumendo come base l'importo lordo risultante dalla fattura, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti

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