sabato 7 marzo 2026

Regime forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro

Forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro

Con la risposta n. 68/2026 l’Agenzia delle Entrate ha cambiato la sua posizione rispetto a quanto affermato poche settimane fa. L’Amministrazione Finanziaria ha riveduto la precedente risposta n. 26/2026 e riconosce che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti non devono essere considerati nel calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario.
Il caso in questione riguarda una professionista, medico di medicina generale, che nel 2024 applicava il regime forfettario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, la contribuente era stata erroneamente inquadrata come pediatra a partire dal febbraio 2024, determinando l’erogazione di compensi superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti. La professionista ha restituito integralmente gli importi non spettanti nel corso del 2025, ma la Certificazione Unica relativa al 2024 riportava l’importo complessivo dei compensi percepiti, includendo anche le somme pagate per errore e poi restituite.
Il nuovo documento di prassi rettifica l’interpretazione iniziale: se il superamento della soglia dipende esclusivamente da somme non spettanti e poi restituite dal contribuente, non si determina l’uscita dal regime agevolato nell’anno successivo. L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro, debbano essere considerati solo i compensi effettivamente spettanti al professionista. Diversamente, si determinerebbe la perdita del regime agevolato per una situazione non imputabile al contribuente.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate affronta anche la questione delle imposte già versate sulla base dei compensi – non spettanti - indicati nella Certificazione Unica. Se nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 il contribuente ha indicato tutti i compensi percepiti, inclusi quelli poi restituiti, l’imposta sostitutiva versata in eccesso può essere recuperata. La restituzione può avvenire attraverso due modalità alternative: la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025 o la presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti

venerdì 6 marzo 2026

AVVIO A RILENTO PER IL COLLEGAMENTO POS-RT

Collegamento POS-RT, partenza con beffa: il servizio è attivo ma i POS non si vedono

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo servizio online che consente agli esercenti di collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico. Si tratta di una procedura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e diventata obbligatoria per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Il collegamento non avviene tramite un intervento tecnico sui dispositivi ma attraverso un abbinamento digitale effettuato direttamente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Gli operatori economici possono accedere alla piattaforma "Fatture e corrispettivi" e utilizzare il servizio dedicato alla gestione dei collegamenti tra registratori di cassa telematici e strumenti di pagamento elettronico. L'obiettivo della misura è creare un sistema informativo che metta in relazione gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con i dispositivi impiegati per incassare i pagamenti elettronici.
Per completare l'operazione, l'esercente, oppure un intermediario delegato, deve accedere alla sezione specifica del portale e associare la matricola del registratore telematico già registrato in Anagrafe tributaria con i dati identificativi del POS o degli altri strumenti di pagamento elettronico utilizzati nell'attività. Tuttavia, nelle prime ore di utilizzo del servizio, sono già emerse alcune criticità operative, tra cui la mancata visualizzazione dei POS all'interno della piattaforma.
Nonostante l'avvio del servizio sia avvenuto nei tempi previsti, gli esercenti hanno incontrato difficoltà nella visualizzazione dei terminali di pagamento. In diversi casi, il sistema non mostra i dati del POS, costringendo gli esercenti a inserire manualmente i dati del terminale di pagamento per completare l'abbinamento. La necessità di procedere manualmente rappresenta un problema soprattutto per chi gestisce più dispositivi o più punti cassa.
Gli esercenti hanno tempo fino al 20 aprile per completare il primo collegamento tra registratori telematici e POS per gli strumenti di pagamento elettronico già attivi al 1° gennaio 2026. Per i nuovi dispositivi attivati successivamente, l'associazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data in cui il POS diventa operativo.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti

Certificazione unica scadenza e forfettari

Imposte Dirette: Scadenze e Forfetari per le Certificazioni Uniche 2026

Il 2026 si apre con importanti scadenze per le Certificazioni Uniche (CU) che riguardano vari tipi di reddito. È fondamentale conoscere queste scadenze per evitare ritardi e sanzioni. La data del 16 marzo 2026 è cruciale per le CU relative a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi.
Per quanto riguarda i forfetari e i minimi, ci sono novità importanti. A partire dall'anno d'imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi non devono più compilare e inviare la Certificazione Unica a favore di tali soggetti. Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, che ha modificato l'art. 4 D.P.R. 322/1998. Ciò significa che, anche per il 2025, un soggetto "ordinario" che abbia ricevuto una fattura da un contribuente forfetario o minimo non dovrà emettere per lui una Certificazione Unica.
Le tempistiche per le CU sono le seguenti: - 16 marzo 2026, per le CU relative a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi. È importante notare che, per le locazioni brevi, non sarà più necessario riportare nella CU i dati catastali dell'immobile locato, mentre sarà obbligatorio indicare il Codice CIN. - 30 aprile 2026, per le CU relative a redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali. - 2 novembre 2026, per le CU relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti

giovedì 5 marzo 2026

Certificazione unica lavoratori autonomi

Certificazione Unica 2026: Lavoro Autonomo

La Certificazione Unica 2026 è un documento importante per i lavoratori autonomi, in quanto contiene informazioni relative ai redditi percepiti nell'anno precedente. I sostituti d'imposta devono trasmettere la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti, che sono:


16 marzo 2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi; 30 aprile 2026 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali; 31 ottobre 2026 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.


La Certificazione Unica 2026 deve contenere informazioni relative ai redditi percepiti, alle ritenute d'acconto e ai contributi previdenziali. È importante che i lavoratori autonomi controllino la certificazione per assicurarsi che le informazioni siano corrette e complete.


La Certificazione Unica 2026 è un documento importante per la dichiarazione dei redditi, quindi è fondamentale che i lavoratori autonomi la conservino con cura e la utilizzino per compilare la dichiarazione dei redditi.


Codici e Tipologie Redditive

La Certificazione Unica 2026 utilizza codici e tipologie redditive per identificare i vari tipi di redditi. Alcuni esempi di codici e tipologie redditive sono:

  • Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
  • Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno
  • Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio
  • Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

È importante che i lavoratori autonomi conoscano i codici e le tipologie redditive relative ai loro redditi per poter compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.


Esempi di Compilazione

Per aiutare i lavoratori autonomi a compilare la Certificazione Unica 2026, sono disponibili esempi di compilazione per vari tipi di redditi. Ad esempio:

  • Compenso corrisposto a dottore commercialista
  • Provvigioni corrisposte ad agente plurimandatario
  • Compenso corrisposto per diritti d'autore
  • Provvigioni corrisposte a venditore a domicilio

Questi esempi possono aiutare i lavoratori autonomi a comprendere come compilare la Certificazione Unica 2026 e a evitare errori.


Conclusione

La Certificazione Unica 2026 è un documento importante per i lavoratori autonomi, in quanto contiene informazioni relative ai redditi percepiti nell'anno precedente. È fondamentale che i lavoratori autonomi controllino la certificazione per assicurarsi che le informazioni siano corrette e complete, e che la utilizzino per compilare la dichiarazione dei redditi.

COLLEGAMENTO POS REGISTRATORE DI CASSA

Collegamento POS-RT: risposte alle 24 domande più frequenti

Il 5 marzo 2026 è finalmente possibile abbinare il POS all'RT come previsto dal nuovo obbligo in vigore dal 1° gennaio 2026. L'Agenzia delle Entrate ha risposto alle 24 domande più frequenti per aiutare gli esercenti a capire come effettuare il collegamento.

Come si effettua il collegamento

Il collegamento non richiede interventi hardware, ma è una comunicazione telematica. L'esercente deve utilizzare l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", associando la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Strumenti di pagamento: cosa collegare e cosa no

Tutti gli strumenti di pagamento elettronico devono essere collegati, ad eccezione del bonifico bancario. Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare, ma se il pagamento avviene tramite bonifico, il documento commerciale deve comunque indicare che si tratta di una forma di pagamento elettronico e il relativo ammontare.

Obbligo di collegamento, esclusioni e casi misti

L'obbligo di collegamento vige per tutti i soggetti passivi IVA che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web "Documento Commerciale on line" per la certificazione dei corrispettivi incassati mediante uno strumento di pagamento elettronico. Se l'esercente utilizza il POS per l'incasso di pagamenti relativi sia a operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione (tramite RT o procedura web) sia a operazioni esonerate, il POS deve essere collegato allo strumento di certificazione dei corrispettivi.

I termini per l’adempimento

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito due fasi per l'adempimento: la fase di avvio, che scade entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web, e la fase a regime, che prevede la registrazione del collegamento tra il 6° giorno del secondo mese successivo e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Altro

È possibile delegare qualcuno per effettuare il collegamento, ma solo per il collegamento tra POS e RT. Il collegamento può essere multiplo, ma con alcune distinzioniimportanti. È anche possibile spostare un POS fisico già collegato a un RT in un altro punto vendita, ma occorre eliminare il precedente collegamento e registrare il nuovo collegamento. Se si è un venditore ambulante, non è necessario indicare l'indirizzo del punto vendita. Se si restituisce un POS già collegato all'operatore finanziario, occorre eliminare il collegamento e segnalare la restituzione.

Regime forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro

Forfettario: i compensi percepiti per errore e restituiti non contano per la soglia degli 85.000 euro Con la risposta n. 68/2026 l’Agenzia...