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Sponsorizzazioni sportive: natura del costo, inerenza e antieconomicità alla luce del nuovo articolo 24

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21643/2026 (24 giugno 2026) ha chiarito il confine tra costi di pubblicità e spese di rappresentanza nel caso delle sponsorizzazioni sportive. In particolare, la Cassazione ha ribadito che l’eccessiva onerosità di una sponsorizzazione, per sé, non è sufficiente a riclassificare il costo da “pubblicità” a “rappresentanza”.


Il ragionamento della Corte si basa sulla distinzione tra qualificazione del costo (pubblicitario o di rappresentanza) e inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. Una sponsorizzazione è, di norma, finalizzata alla promozione del marchio, dei prodotti o dell’attività dello sponsor e, anche se il ritorno economico è indiretto o futuro, la sua natura pubblicitaria non si modifica per la sola sproporzione economica.


L’antieconomicità può essere rilevante, ma non equivale all’assenza di inerenza. Solo una “macroscopica” antieconomicità, dimostrabile dall’Amministrazione, può far dubitare del legame tra costo e attività d’impresa.


Il nuovo articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, introduce una disciplina generale per l’accertamento basata sulla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato. Tale differenza può essere considerata indice di antieconomicità solo se accompagnata da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure quando la difformità è manifesta e rilevante.


Parallelamente, le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate da una presunzione speciale. Attualmente, il riferimento è l’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, che riconosce come spesa di pubblicità deducibile, entro un limite annuo di 200.000 euro, il corrispettivo erogato a favore di soggetti sportivi dilettantistici, purché finalizzato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e sia accompagnato da una concreta attività promozionale del beneficiario.


La giurisprudenza più recente (ordinanza n. 30036/2025) ha esteso la presunzione a “ineluttabile inerenza e congruità”, rendendo integralmente deducibile il costo quando sono soddisfatti i requisiti della norma speciale. Tuttavia, la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione e della realizzazione della attività promozionale rimane imprescindibile.


Il quesito centrale è se l’articolo 24 possa erodere la presunzione assoluta prevista per le sponsorizzazioni sportive. La risposta, secondo l’interpretazione della Cassazione, è negativa: la disciplina generale dell’antieconomicità non può superare la presunzione speciale basata solo su una differenza di valore di mercato, a meno che non vengano dimostrati elementi indiziari concreti e gravosi.


In pratica, si distinguono due livelli di controllo:

  • Controllo sulla realtà dell’operazione: verifica dei requisiti del beneficiario, dell’effettiva esistenza del contratto e della realizzazione dell’attività promozionale. Questo controllo è sempre possibile, anche per le sponsorizzazioni coperte dalla disciplina speciale.
  • Controllo sulla convenienza economica: limitato dalla presunzione di congruità quando la spesa rientra nella disciplina speciale. Solo fuori da tale perimetro la norma generale dell’articolo 24 può intervenire.

In sintesi, l’alto ammontare di una sponsorizzazione può costituire un elemento di valutazione, ma non consente all’Amministrazione di sostituirsi alle scelte economiche dell’impresa, soprattutto quando il beneficio rientra nella presunzione di inerenza e congruità riconosciuta dalla giurisprudenza.


Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti

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