sponsorizzazioni sportive
Sponsorizzazioni sportive: la Cassazione distingue natura del costo e inerenza
Il 24 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento fiscale delle sponsorizzazioni sportive, ribadendo che l’eccessiva onerosità di una sponsorizzazione rispetto al ritorno commerciale atteso non basta a trasformare il costo pubblicitario in una spesa di rappresentanza. Se la spesa è diretta a promuovere il marchio, i prodotti o l’attività dell’impresa, la sua natura rimane pubblicitaria anche quando è sproporzionata economicamente.
La decisione si inserisce nel contesto dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2026, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che introduce una disciplina generale dell’accertamento basata sull’antieconomicità. Sebbene la norma non si applichi retroattivamente al caso della Cassazione (riguardante l’anno 2008), pone per il futuro un problema di coordinamento con la presunzione speciale prevista per le sponsorizzazioni sportive.
Il caso concreto
Un’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate aveva escluso parte delle spese sostenute da una società per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica, riclassificandole come spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR. L’Amministrazione si era basata su: 1) l’elevato corrispettivo rispetto ai servizi pubblicitari ottenuti; 2) il rapporto tra costo sostenuto e utile conseguito; 3) la sproporzione rispetto a operazioni analoghe con altri enti sportivi.
La Cassazione ha respinto questa valutazione, distinguendo il “piano della qualificazione del costo” da quello della sua “inerenza”. La sponsorizzazione è normalmente finalizzata alla pubblicizzazione e l’inerenza deve essere valutata in senso qualitativo, senza richiedere una corrispondenza quantitativa tra spesa e beneficio.
Antieconomicità vs. inerenza
L’antieconomicità può essere rilevante, ma non equivale a mancanza di inerenza. Solo una “macroscopica antieconomicità” dimostrata dall’Amministrazione può far dubitare della reale connessione tra costo e attività d’impresa. Spese molto elevate, di per sé, non costituiscono indice di incongruità.
Presunzione speciale per le sponsorizzazioni sportive
Fino al 2026 la disciplina si basava sull’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che prevedeva una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità se sussistevano determinate condizioni (soggetto dilettantistico, limite quantitativo, finalità promozionale, ecc.). Attualmente la stessa disciplina è contenuta nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, che riconosce la spesa come pubblicitaria entro un tetto annuo di € 200.000, a patto che la promozione sia effettivamente realizzata.
La giurisprudenza più recente (ordinanza n. 30036/2025) ha confermato la portata ampia della presunzione assoluta, rendendo deducibile integralmente il costo quando sono rispettati i requisiti. Tuttavia, l’effettiva prestazione promozionale rimane un requisito imprescindibile per l’applicazione del regime speciale.
Impatto dell’articolo 24 sulla presunzione assoluta
L’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026 prevede che la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato possa essere indice di antieconomicità solo in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Qualora la difformità sia manifesta e rilevante, la rettifica può avvenire autonomamente.
Quando la sponsorizzazione rientra nella disciplina speciale, la presunzione di inerenza e congruità sembra prevalere: la regola generale sull’antieconomicità non può, sulla sola base di una difformità, superare la presunzione legale assoluta. In altre parole, la valutazione quantitativa della convenienza dell’investimento resta “assorbita” dalla presunzione di congruità riconosciuta dalla Cassazione.
Controlli possibili
- **Fuori dalla disciplina speciale**: si applica la regola generale dell’art. 24; l’antieconomicità può influire sulla deducibilità.
- **All’interno della disciplina speciale**: il controllo rimane limitato alla verifica dei presupposti della presunzione (requisiti del beneficiario, esistenza dell’operazione, effettiva attività promozionale). La valutazione della convenienza economica non può sostituirsi alla scelta dell’impresa.
In sintesi, la Cassazione e la nuova norma sull’antieconomicità convergono nel riconoscere che un elevato importo di spesa può essere considerato elemento di verifica, ma non può sostituire la valutazione delle scelte economiche dell’impresa, specialmente quando è operante la presunzione speciale per le sponsorizzazioni sportive.
Le informazioni indicate, sono puramente indicative e restiamo a disposizione per ultieriori informazioni o chiarimenti.
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